Articolo 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 114Articolo 116
Versione
1 luglio 2002
>
Versione
1 gennaio 2003
Art. 115. (L)
Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente