Articolo 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 131Articolo 136
Versione
1 luglio 2002
>
Versione
7 luglio 2022
Art. 130.
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

((80)) --------------- AGGIORNAMENTO (80)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 ".
Entrata in vigore il 7 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente