Articolo 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 108Articolo 106 bis
Versione
1 luglio 2002
Art. 109.
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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