Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 luglio 2002
Art. 4.
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell' articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell' articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 694, comma 1, del codice di procedura penale :
"1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".+
- Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , si veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 76:
"Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna). - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all' art. 694, commi 2 , 3 e 4, del codice di procedura penale .".
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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