Articolo 202 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 201Articolo 203
Versione
1 luglio 2002
Art. 202.
(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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