Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 luglio 2002
Art. 27.
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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