Articolo 280 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 279Articolo 281
Versione
1 luglio 2002
Art. 280.
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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