Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 luglio 2002
Art. 58.
(Indennita' di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile , al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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