Articolo 149 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 148Articolo 147
Versione
1 luglio 2002
Art. 149.
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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