Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 74Articolo 76
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Art. 75.

(Ambito di applicabilita)

1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. ((79)) 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69 , dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005 , in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

--------------- AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2 , e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia . (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all' art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell' articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 , nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022
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