Articolo 228 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 227 bisArticolo 229
Versione
1 luglio 2002
Art. 228.
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
Nota all'art. 228:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 , v. nota alle premesse.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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