Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 luglio 2002
Art. 20.
(Indennita' di trasferta)

1. L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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