Art. 143.
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 )
1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. ((64)) 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
--------------- AGGIORNAMENTO (64)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 )
1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. ((64)) 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
--------------- AGGIORNAMENTO (64)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".