Articolo 276 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 269Articolo 277
Versione
1 luglio 2002
Art. 276.
(Determinazione dell'indennita' di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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