Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 112Articolo 114
Versione
1 luglio 2002
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Versione
23 agosto 2005
Art. 113. (L)
Ricorso avverso il decreto di revoca (( 1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.))
Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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