Articolo 209 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 208Articolo 210
Versione
1 luglio 2002
Art. 209.
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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