Articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 89Articolo 91
Versione
1 luglio 2002
Art. 90.
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente