Art. 90.
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.