Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 luglio 2002
Art. 72.
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)

1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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