Articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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Versione
1 luglio 2002
Art. 224.
(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45 , 46 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Note all' art. 224:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , vedi nota all' art. 215
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , vedi nota all'art. 208.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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