Articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 138Articolo 140
Versione
1 luglio 2002
Art. 139.
(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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