Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 70Articolo 72
Versione
1 luglio 2002
Art. 71.
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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