Articolo 153 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 152Articolo 154
Versione
1 luglio 2002
Art. 153.
(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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