Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 luglio 2002
Art. 36.
(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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