Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 luglio 2002
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Versione
1 gennaio 2005
Art. 82.
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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