Articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 100Articolo 102
Versione
1 luglio 2002
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Versione
17 marzo 2005
Art. 101. (( (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) ))
(( 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.
Entrata in vigore il 17 marzo 2005
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