Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 luglio 2002
Art. 54.
(Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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