Articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 84Articolo 83
Versione
1 luglio 2002
Art. 85.
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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