Art. 85.
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.