Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 102Articolo 104
Versione
1 luglio 2002
Art. 103.
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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