Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 luglio 2002
Art. 41.
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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