Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 1988 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 17/02/1987 n. 460093 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 17 febbraio 1987
La legge 15 maggio 1986, n. 192, al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate verso il territorio nazionale, prevede a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all\'estero che si recano in Italia per diporto le seguenti agevolazioni: a) buoni per l\'acquisto di benzina a prezzo ridotto; b) buoni pedaggio autostrade in regime di gratuita\'; c) servizio soccorso stradale in regime di gratuita\'; d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita\'. Gli articoli 7 e 8 della citata legge n. 192 ed il decreto 26 maggio 1986, emanato da codesto Ministero di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze, prevedono la stipulazione di apposita …
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Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1218Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2826/2024 R.G. TRA Parte_1 ( C.F._1 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo PI e SE AL, presso il cui studio elettivamente domicilia; Ricorrente E CP_1 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all' articolo 1, comma 1 , 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 , convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267 , si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell' articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e nell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 267 , ulteriori 5,24 punti;
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ulteriori 2,54 punti.
2. La riduzione contributiva di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , si applica nella misura di 1,40 punti.
3. La riduzione contributiva di cui all' articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applica nella misura del 17,50 per cento.
4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall' articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternita' dovuti.
6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedelta' della denuncia.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". - Articolo 2Art. 2. 1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155 , relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Articolo 3Art. 3.
In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155 , e' differito al 1 gennaio 1987.