Articolo 3 del Decreto-legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446
Articolo 2Articolo 4
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2 novembre 1918
Art. 3.


Il Comune e' tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla meta' della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.

Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune e' facoltativo; e puo' essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostituzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.

Il Comune e' rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.

Entrata in vigore il 2 novembre 1918
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