Articolo 19 ter del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Articolo 19 bisArticolo 19 quater
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6 dicembre 2017
Art. 19-ter. (( (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato). )) (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 , i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti ))
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
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