Articolo 19 octies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Articolo 19 septiesArticolo 19 nonies
Versione
6 dicembre 2017
Art. 19-octies. (( (Disposizioni in materia di riscossione). )) (( 1. All' articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 , le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".
2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo la parola: "municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta".
3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione".
4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficolta' per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
6. All' articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:
"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza" ))
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente