Articolo 36 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 35Articolo 37
Versione
28 maggio 1942
Art. 36.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
Entrata in vigore il 28 maggio 1942
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