Articolo 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 novembre 1935
Art. 3.

E' data facolta' al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.


Entrata in vigore il 23 novembre 1935
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