Articolo 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18
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23 marzo 2012
Art. 4. Classificazione della spesa per missioni e programmi 1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire le finalita' individuate nell'ambito delle missioni.
3. In conformita' alle disposizioni contenute nell' articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , ciascun programma e' corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.
Note all'art. 4:
Per il testo del comma 2, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , si veda nelle note all'articolo 1.
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 :
"Art. 13. Societa' ed enti con bilancio civilistico.
1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.
2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17.
3. La relazione sulla gestione attesta le attivita' riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione.
4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all' articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .".
Entrata in vigore il 23 marzo 2012
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