Articolo 2 del Decreto 14 marzo 2001, n. 292
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2 agosto 2001
Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali 1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' alla costruzione e collaudazione di:
a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;
b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza;
c) opere classificate.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 agosto 2001
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