Legge 27 dicembre 1977, n. 1085

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.

        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV della convenzione stessa.
      • Art. 3.
        La legge 5 maggio 1966, n. 276 , concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1.