Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 novembre 1983 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV della convenzione stessa. - Art. 3.
La legge 5 maggio 1966, n. 276 , concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1.