Art. 9.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155 , sono aumentate di L. 50.000.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che dalla data del 1 aprile 1978 e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155 , sono aumentate di L. 50.000.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che dalla data del 1 aprile 1978 e' abrogato il comma 2 del presente articolo.