Articolo 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 dicembre 2021
>
Versione
21 maggio 2022
>
Versione
16 maggio 2024
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 ;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale, regionale o locale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all' articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante Testo unico delle imposte sui redditi ( TUIR ), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR ;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societa' cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.
o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.
Entrata in vigore il 16 maggio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente