Articolo 5 del Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Articolo 4Articolo 6
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2 gennaio 1992
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21 novembre 1993
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18 marzo 1999
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18 dicembre 1999
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44))
(5) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999. ------------- AGGIORNAMENTO (6)
- La L. 23 febbraio 1999, n. 44 , come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317 , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 , ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che le disposizioni del capo I del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.
- Il regolamento di cui all' art. 25, comma 1, lettera a) della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e' stato emanato con D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 , pubblicato in G.U. 03/12/1999, n. 284.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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