Articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 settembre 1987
Art. 6. Selezione 1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.
2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalita' indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.
Entrata in vigore il 24 settembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente