Articolo 12 del Decreto 28 maggio 2001, n. 295
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 agosto 2001
Art. 12. Vincoli sull'attivita' e sugli investimenti 1. L'attivita' prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.
2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo.
3. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.
4. Gli statuti delle societa' devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 185 del 2000 , e' riportato in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 3 agosto 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente