Art. 8. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
b) beni immateriali ad utilita' pluriennale;
c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purche' non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'.
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
b) beni immateriali ad utilita' pluriennale;
c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purche' non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'.