Articolo 5 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Articolo 4 terArticolo 6
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Art. 5.


Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
1-bis. L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore. (7) ((8)) 2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell' articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile .
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis. All' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell' articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile ".

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
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