Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2575
Articolo 3
Versione
9 gennaio 1953
Art. 4.
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 9 gennaio 1953
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