Articolo 1 del Decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154
Articolo 2
Versione
8 maggio 1994
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 4 LUGLIO 1994, N. 432
Entrata in vigore il 8 maggio 1994
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