Articolo 9 del Decreto 4 maggio 1998, n. 298
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 settembre 1998
Art. 9. 1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero puo' operare una selezione, tra quelli piu' rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
Entrata in vigore il 4 settembre 1998
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