Art. 9. 1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero puo' operare una selezione, tra quelli piu' rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.