Articolo 69 - Allegato del Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Articolo 68Articolo 70
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20 dicembre 2025
Art. 69.

Sanzioni per violazioni degli intermediari

( articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 )

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell' articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all' articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo ((di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)) , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione ((l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025)) . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.
L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all' articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo decreto legislativo, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2025
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