Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL P OLO ITALIAN.20 1 3 0 6 / 03 f LA CORTE SUPRE restitusione the sous for a fett fusional SEZIONE SECONDA CIVILE on ing litig manteria man on Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vesti plisans the ina obblijs the frem parce - 1 Presidente R.G.N. 1438/09 PONTORIERI Dott. Franco - - Cron. 2878 -Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 436 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO ☐ Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO ud.08/05/02 -Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente MeOle Jalen Roman SE N TENZA sul ricorso proposto da: CH US, elettivamente domiciliato in ROMA -- VIA BERENGARIO 7, presso 10 studio dell'avvocato -- ANGELO FEDE, difeso dall'avvocato VALERIO BATTAGLIA, giusta delega in atti} ricorrente
contro
COMUNE SANTA CROCE CAMERINA, in persona del Sindaco -- - GAETANO CASCONE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TIZIANO 80, difeso dall'avvocato GIOVANNI CAPPUZZELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 |--- 720 avverso la sentenza n. 565/99 della Corte d'Appello di --- -1- CATANIA, depositata il 08/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. _>_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 29.05.96 l'Arch. PE MI chiedeva al presidente del Tribunale di Ragusa di ingiungere al Comune di Santa Croce Camerina di pagargli la somma di £. 86.119.570, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a saldo di un credito per prestazioni professionali effet- tuate su incarico del Comune del 12.06.86 e riguardanti la redazione di due piani particola- reggiali di recuperc urbanistico, ai sensi dello art. 15 L. I. 10.08.85, n. 37 giusta disciplinare di incarico. Avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 30.05.96, proponeva opposizione il Comune assumendo che nulla era dovuta al professionista in quanto i progetti da questi presentati non erano mai stati adottati dal C.C. perché carenti dei requisiti stabiliti dalla legge, sicchè erano risultati del tutto inutili. Aggiungeva il Comune che ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di incarico la mancata adozione dei progetti aveva fatto venire meno il diritto del professionista al compenso е spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione dell'acconto a suo tempo versato come previsto dal disciplinare, 3 dovendosi considerare detto pagamento nullo per difetto funzionale di causa. Deduceva infine l'opponente, in subordine, che gli importi chiesti dal professionista erano diversi e maggiori rispetto а quelli convenzio- nalmente concordati, e che nulla era dovuto а titolo di rivalutazione monetaria tantomeno sugli importi per I.V.A. e contributo previdenziale integrativo sui quali non erano dovuti nemmeno gli interessi. Costituitosi in giudizio, 1' Arch. MI contestava il fondamento della proposta opposizione e, in particolare, affermava di avere ugualmente diritto al compenso, malgrado l'accertata carenza del requisito della consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, che ai sensi della L.r. 10.08.85, II. 37 rendeva obbli- gatoria la realizzazione del piano particola- reggiato di recupero, in quanto lo stesso C.C. con la delibera n. 412 del 28.11.85, nell'individuare agglomerati di edifici residenziali abusivi, gli gli avrebbe espressamente assegnato le zone 7/a e 7/b perché rientranti nell'altro requisito, anche esso previsto dalla legge citata, delle "gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale" 14 che avrebbe caratterizzato gli agglomerati di dette zone;
che, essendo arche quest'ultimo requisito successivamente venuto meno a seguito della circolare 11. 3/78 dell'Ass. Reg. Territorio e Ambiente, che avrebbe dato una interpretazione più restrittiva dolla norma, la responsabilità della mancata adozione dei piani da lui predisposti non poteva essergli addebitata. Aggiungeva ancora che le parcelle fatte valere procedimenLo monitorio non potevano essere nel carenti in quanto vistate dall'Ordine degli Architetti sicchè gli importi in esse esposti dovevano ritenersi conformi alle tariffe profes- invece, ogni sionali e nullo doveva ritenersi, patto con esse tariffe contrastante. Affermava infine che l'acconto ricevuto era già stato conteggiato nelle suddette parcelle, e che 1'I.V.A. e il contributo previdenziale era dovuto per legge. Con sentenza in data 22.10-6.11.1997 il giudice unico del Tribunale di Ragusa, accogliendo la opposizione, aveva condannato l'opposto MI a restituire al Comune la somma di £. 5.520.000, oltre interessi. Avverso detta sentenza il MI proponeva appello. Con sentenza in data 8.9.1999 la corte di appello di Catania respingeva l'appello. Contro tale sentenza ricorre per cassazione MI PE con un unico mezzo di gravame, articolato in tre motivi;
resiste con controricorso il Comune di S. Croce Camerina. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCon il primo motivo il ricorrente violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto nuova a prospettazione secondo la quale l'incarico era stato conferito a prescindere dalla obbligatorietà dei piani di recupero, sicchè il Comune ben avrebbe potuto procedere alla predisposizione dei piani a prescindere dal finanziamento regionale. Il motivo è infondato. In effetti già in primo grado, come risulta esposizione in fatto della sentenza deldalla giudice unico, il ricorrente aveva dedotto che 1' art. 14 della Legge regionale ΠΟΠ escludeva l'adozione di piani di recupero non obbligatori, in aggiunta alla tesi difensiva principale, la quale presupponeva che l'incarico era stato conferito in relazione al carattere obbligatorio dell'intervento 6 urbanistico. Il Tribunale ha affermato che l'incarico era stato affidato sul presupposto della obbligatorietà del piano e quindi non ha preso in considerazione la tesi subordinata. Sul punto поп vi stata una specifica impugnazione, perché in appello il MI ha sostenuto che l'art. 14 della legge regionale prevedeva anche che in mancanza della volumetria necessaria il piano era obbligatorio sempre che ci fosse una situazione di grave carenza igienico- sanitaria e di degrado ambientale (cfr. pagg. 2 e3 dell'atto ai appello). Concludeva 1'appellante che l'esame del della situazione di grave carenzapresupposto igienico-sanitaria е di degrado ambientale era rimesso alla discrezionalità del Comune, che ben avrebbe potuto dar corso al piano di recupero delle zone 7 a e 7 b prescelte dallo stesso. - secondo la quale il Comune La questione, avrebbe potuto procedere alla predisposizione dei piani a prescindere dal finanziamento regionale, deve pertanto ritenersi preclusa, perché non riproposta nell'atto di appello nei termini di non obbligatorietà dei piani. 7 Il primo motivo va quindi respinto. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 14 della legge regionale n° 85/37, in quanto detta disposizione consentiva al Comune di accertare le gravi carenza igienico- sanitarie ed il degrado ambientale della zona. La censura non è stata meglio esplicitata ed in ogni caso ribadisce la tesi esposta con il primo motivo. Il motivo infondato, perché l'incarico al MI è stato conferito dal Comune per la realizzazione delle finalità di cui alla legge 1° 37/1987, sicchè se il Comune avesse inteso predisporre i piani autonomamente е senza fruire dei finanziamenti pubblici, поп avrebbe fatto espresso riferimento alle approvazioni regionali. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360 I1. 5 c.p.c.), in quanto il Consiglio comunale con delibera del 28.11.1985 aveva individuato le zone da sottoporre stesso ricorrente avevaa piani di recupero ė presentato delle bozze, approvale dal C.C. con delibera del 29.11.1986. Deduce, infine, il MI che la circolare n° 3/1987, meno restrittiva dei requisiti tecnici dei piani di recupero finanziabili, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente era successiva alla delibera di approvazione da parte del C.C., per cui non gli si poteva attribuire la responsa- adozione dei piani da luibilità della mancata predisposti. Il motivo è infondato c va rigettato. Deve escludersi il vizio di motivazione, perché il giudice di appello ha affermato che 'accertamento sulla sussistenza dci requisiti tecnici per la redazione dei piani obbligatori di recupero era compito del tecnico, come chiaramente si desumeva dal disciplinare di incarico;
che di conseguenza era priva di incidenza la successiva emanazione contenuta nella circolare n° 3/1987; che il MI non aveva provato la sussistenza dei presupposti tecnici necessari per la redazione dei piani;
che tra l'altro, non era stata prodotta la delibera consiliare di approvazione della bozza. Rigettato 11 ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. 9 Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002 Al Cansigliere est. Al LE OE SA IL CANCE RECT Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.9 GEN 2003 Roma IL CANCELLERE C1 Fran 10 Aloesidente CORTE SUPREMA CASSAZIONI Si attesta la registrazione presso l'Agenzi delle Entrato di Roma 2 1 17-3-200 serie 4 al n. 11216 versate € 160,1 apposta in calce alla copia autentic (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ABMALOHE DECANCELLERI